lunedì 24 settembre 2012

As Roma_Pianeta Giallo Rosso
1) SERIE A TIM                                                                                        
Gare del 22-23 settembre 2012 - Quarta giornata andata                                                                                
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, 
con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di 
gara: 
Gara Soc. CAGLIARI  - Soc. ROMA 
Il Giudice Sportivo, 
letto il provvedimento datato 22 settembre 2012 del Prefetto di Cagliari (notificato alle Società 
interessate ed all’Arbitro designato, che ne ha allegato copia al referto trasmesso a questo 
Ufficio) che ha disposto “per l’urgente e grave necessità di  tutelare l’ordine pubblico e la 
sicurezza pubblica” il differimento ad altra data della  gara Cagliari – Roma del 23 settembre 
2012; 
rilevato che la medesima Autorità amministrativa aveva precedentemente decretato, con 
provvedimento datato 15 settembre 2012, che tale gara dovesse essere disputata “in assenza di 
pubblico” a causa dell’accertata inagibilità dello stadio Is Arenas di Quartu S.Elena, con 
consequenziale divieto della Soc. Cagliari della vendita dei relativi biglietti di ingresso allo stadio 
e l’obbligo di annullare quelli venduti; 
considerato che nel provvedimento prefettizio si ravvisa nel comunicato, pubblicato in pari data 
sul sito ufficiale della Soc. Cagliari, con il quale il Presidente della Società invitava e chiedeva “a 
tutti i suoi tifosi, titolari di biglietto e di abbonamento, di recarsi allo stadio per assistere alla 
partita nel rispetto dell’ordine e della civiltà….”, il rischio concreto e attuale che tale riprovevole 
sollecitazione potesse tradursi “in iniziative ed atti rivolti a disattendere la prescrizione dello 
svolgimento della partita a porte chiuse”, ingenerando nella tifoseria “reazioni emotive 
inconsulte ed irrazionali”; 
 ritenuto che la provocatoria iniziativa assunta dalla Soc. Cagliari costituisce una palese 
violazione di cui all’art. 12, n. 2 CGS, che impone alle Società la rigorosa osservanza delle 
disposizioni emanate dalle pubbliche autorità in materia di pubblica sicurezza, e considerato che 
tale violazione ha costituito la causa diretta ed esclusiva dell’impedimento alla regolare 
effettuazione della gara; 
preso atto che la Soc. Roma ha preannunciato un reclamo ex art. 29, n. 4 CGS; 
visti gli art. 29, n. 3 e 17, n. 1 C.G.S.,  
delibera 
di sanzionare la Soc.  Cagliari con la perdita della gara con  il punteggio di 0-3 (zero a tre), 
disponendo altresì la trasmissione di copia degli atti al Procuratore federale per quanto di 
competenza in merito alla condotta del Presidente della Società stessa.
La Lega Nazionale Professionisti Serie A ha reso noto sul suo sito il Comunicato Ufficiale n.51, recante i provvedimenti del Giudice Sportivo relativi alla quarta giornata di andata del Campionato Serie A TIM. Tra le decisioni, anche quella di assegnare la vittoria a tavolino per 0-3 per l'incontro Cagliari-Roma.
Leggi al link qui di seguito il comunicato ufficiale

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